Decreto — n. 30479/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7730/2022 R.G. proposto da : MUSA SRL UNIPERSONALE, MUSA TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POZZO DELLE CORNACCHIE, 55, presso lo studio dell’avvocato MANNA MICHELE (MNNMHL72M15H501G) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4218/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30479/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MUSA SRL UNIPERSONALE, MUSA TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POZZO DELLE CORNACCHIE, 55, presso lo studio dell’avvocato MANNA MICHELE (MNNMHL72M15H501G) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4218/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7730/2022 R.G. proposto da : MUSA SRL UNIPERSONALE, MUSA TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POZZO DELLE CORNACCHIE, 55, presso lo studio dell’avvocato MANNA MICHELE (MNNMHL72M15H501G) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.4218/2021 depositata il 22/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre a speseprenotate a debito. Così deciso in Roma,il