Court dismisses tax agency appeal declaring civil litigation extinguished by automatic statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2022 law documented the regular conclusion of the dispute, leaving no pending denial of the statute of limitations. Consequently, the court held the process extinguished by operation of law, shifting procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is automatically extinguished by the expiration of the limitation period without a formal denial, the procedural process terminates and costs remain with the advancing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22825/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro LEVAGGI PODESTA SRL PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, rappresentata e difesa dall’Avv. MANZI ANDREA unitamente all’Avv. GLENDI CESARE FEDERICO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 115/02/2018 depositata il 24/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC