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Decreto — n. 30471/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to tax authority's formal declaration of case closure under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 30471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the tax authority's formal notification of the case's conclusion under the new procedural framework. The plaintiff, Casonato, challenged a decision where the tax agency confirmed the regular definition of the dispute and the absence of any denial of claims. The court ruled that the statutory provisions explicitly mandated the extinction of the proceedings once the authority certified the case's resolution, thereby dismissing the remaining claims.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority formally declares the regular definition of a dispute and the absence of denial, the civil proceedings are automatically extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority declaration case closure notification statutory mandate civil procedure law tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1182/02/2016 depositata il 09/11/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26834/2017 R.G. proposto da: CASONATO SIMONETTA, rappresentata e difesa dall’Avv. TIENGO MICHELE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1182/02/2016 depositata il 09/11/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR