Court dismisses tax agency appeal as civil proceedings extinguished by legislative decree on time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that extinguished civil proceedings. The lower court found that the legislative decree on time limits for extinction of judgments had been properly applied, resulting in the automatic termination of the case. Consequently, the court upheld the decision that the process was extinguished and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that civil proceedings are extinguished by operation of law when a legislative decree on time limits is validly applied, thereby terminating the litigation without the need for a specific judicial order on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33565/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GRUPPO CEDA SRL IN LIQUIDAZIONE - CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentatae difesa dall'avvocato COLI FULVIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia Romagna n. 714/ 11/ 2019 depositata il 05/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC