Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to administrative list entry under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Nexans Italia extinguished. The lower court ruled that the case was formally concluded because the dispute appeared in a specific administrative list mandated by the 2022 law to expedite extinction proceedings. Consequently, the court held that no further judicial action was necessary, leaving any potential request for a hearing to the parties' discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a civil dispute is entered into the statutory list for expedited extinction, the proceedings are deemed formally concluded and extinguished unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 35286/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro NEXANS ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. BARIE’ MARGHERITA unitamente all’Avv. MARCONI MASSIMO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1678/12/2019 depositata il 11/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO