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Ordinanza Interlocutoria — n. 30449/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remits case to assign to a Section regarding confiscation legality after depenalization of simple smuggling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30449/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible in part, remitting the case to the First President for assignment to a Section. The Court identified that while the customs debt was extinguished by confiscation, new legal questions arose regarding the validity of administrative confiscation following the depenalization of simple smuggling. Consequently, the Court ordered the remittal to ensure uniform interpretation of these specific statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 282 TULD; D.Lgs. 15/01/2016 n. 8: The Court establishes that the depenalization of simple smuggling does not automatically preclude administrative confiscation, necessitating a specific judicial review of its legality under the new legislative framework.

Parole chiave

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administrative confiscation simple smuggling depenalization customs debt extinction uniform interpretation remittal to Section legal certainty third party ownership infrazione doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 374, comma 2, cod. proc. civ.
In conclusione, questa Corte ritiene di dover rimettere gli atti al Primo Presidente di questa Corte, ai sensi dell’art. 374, comma secondo, cod.
Art. 282 TULD
Le stesse concernono la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 del TULD, in seguito all’emanazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Art. 70 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
semplice, da raccordare in chiave sistematica sia con l’art. 70 del d.P.R.
Artt. 301 e 295 bis TULD
Art. 20, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689
301 e 295 bisdel TULD, nella parte in cui prevedono l’applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad euro 3.996,96, sia con l’art. 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, Cons.
Reg. (UE) n. 952/2013, art. 124
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 240 cod. pen
43 (Testo unico delle leggi doganali -TULD) e dell’art. 240 cod. pen., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21/07/2023
6282/2021, già oggetto di ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21/07/2023 – sono “nuove” e idonee a regolare un rilevante numero di fattispecie similari, sicché meritano di essere sottopost e alla valutazione delle Sezioni Unite in ragione della loro rilevanza nomofilattica.
R.G.C. n. 6282/2021
Il Collegio ritiene che le questioni sottese all’esame dei motivi quarto, quinto e sesto di ricorso –in parte sovrapponibili alle questioni affrontate nella medesima udienza nel procedimento R.G.C. n. 6282/2021, già oggetto di ordinanza interlocutoria n.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12816/2019 R.G. proposto da Cavalleri Carloe Antler s.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Clodio n. 22, presso lo studio dell’avv. Deborath Fortinelli, rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Poggioli giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia -Sezione staccata di Brescia n. 332/23/19, depositata il 21 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Importazione di autoveicolo senza pagamento dei diritti di confine -Confisca - Ammissibilità -Rimessione S.U. Cons. est. G.M. Nonno Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Uditi FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 332/23/19 del 21/01/2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 404/02/18 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Carlo Cavalleri e da Antler s.a. (di seguito Antler) avverso un atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione sanzioni. 1.1.

Con l’atto impositivo venivacontestato il mancato pagamento di diritti di confine evasi (dazi e IVA all’importazione) con riferimento all’importazione non autorizzata di un’autovettura Jaguar di proprietà della società svizzera Antler s.a. e condotta da Carlo Cavalleri, autovettura che veniva sottoposta a confisca. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da ADM evidenziando che:

a) Carlo Cavalleri, fermato dalla polizia locale alla guida di un’autovettura con targa estera, non aveva immediatamente chiarito di essere dipendente di Antler s.a.;

b) i documenti successivamente esibiti non erano autentici e, comunque, non era stata chiesta la prevista autorizzazione ad ADM;

c) l’autorizzazione alla guida era sì autentica e avente data certa, ma non faceva alcun riferimento al lavoro svolto dal contribuente;

d) la depenalizzazione del contrabbando semplice non escludeva la confisca della vettura per violazione della legge doganale.

2. Avverso la sentenza della CTR Carlo Cavalleri e Antler proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

3. ADM resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno 4. Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del 09/03/2023 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Carlo Cavalleri e Antler deducono la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la quale avrebbe omesso ogni riferimento specifico ai motivi di appello dedotti da ADM e alle controdeduzioni degli appellati, prendendo a base della decisione il ricorso originario dei contribuenti, che viene, infatti, rigettato. 1.1.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine al primo ed al secondo motivo di appello dedotto da ADM e per avere reso una motivazione meramente apparente in quanto priva delle basi normative e giurisprudenziali. 1.2. In buona sostanza, con i superiori motivi, complessivamente considerati, i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di appello avrebbe reso una motivazione del tutto avulsa dalle censure mosse alla sentenza impugnata e dalle questioni sulle quali le parti del giudizio hanno argomentato, decidendo sul ricorso originario dei contribuenti e rendendo una motivazione apparente in quanto priva dei dovuti richiami dottrinali e giurisprudenziali. 1.3.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere la sanzione accessoria della confisca illegittima per violazione del principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale e, in particolare, dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, in causa C-273/13, Equoland. 1.4. Con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16, terzo comma, del d.lgs. 18 dicembre Cons. est. G.M.

Nonno 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere la sanzione della confisca illegittima in ragione della definizione agevolata delle sanzioni da parte di Carlo Cavalleri. 1.5. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 301, terzo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali -TULD) e dell’art. 240 cod. pen., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità della confisca di un bene di proprietà di altro soggetto, essendo stato il bene ceduto in leasingad Antler dalla proprietaria Cembra Money Leasing.

2. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo involgono la soluzione di un’unica questione, concernente la legittima comminatoria della confisca, ritenuta una sanzione accessoria, nella ipotesi di depenalizzazione del contrabbando e della intervenuta definizione agevolata delle sanzioni. 2.1. In buona sostanza, con riferimento ai menzionati motivi, questa Corte è chiamata a rispondere, in ordine logico, ai seguenti quesiti di diritto:

a) se la depenalizzazione del reato di contrabbando – che, ai sensi dell’art. 301, primo comma, del TULD, comportavaanche la confisca dei beni oggetto di reato– fa venire meno detta misura e, in caso negativo, su quale disposizione si fonda un provvedimento di confisca e, conseguentemente, quale natura abbiaquest’ultima ;

b) se la confisca “amministrativa” sia una misura accessoria e se trovi applicazione l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in caso di definizione agevolata (come avvenuto nel caso di specie), esclude l’applicabilità delle misure accessorie(e, quindi, anche la confisca);

c) se la confisca “amministrativa” possa essere disposta su cose appartenenti a terzi (nella specie, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’automobile confiscata sarebbe di proprietà di una società di leasing) e, in caso affermativo, se gli attuali ricorrenti abbiano la legittimazione a formulare la relativa contestazione.Cons. est. G.M. Nonno 3. Più in generale, va osservato che l’intera controversia involge unicamente il tema della debenza delle sanzioni, non discutendosi più della legittimità del pagamento dei diritti di confine (verosimilmente – ma è circostanza che non emerge con chiarezza dagli atti di causa – perché, a seguito della intervenuta confisca, il pagamento di detti diritti non è più dovuto ai sensi dell’art. 124 del reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganaledell'Unione - CDU, il quale prevede che l’obbligazione doganale si estingue «e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate»).

4. Il Collegio ritiene che le questioni sottese all’esame dei motivi quarto, quinto e sesto di ricorso –in parte sovrapponibili alle questioni affrontate nella medesima udienza nel procedimento R.G.C. n. 6282/2021, già oggetto di ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21/07/2023 – sono “nuove” e idonee a regolare un rilevante numero di fattispecie similari, sicché meritano di essere sottopost e alla valutazione delle Sezioni Unite in ragione della loro rilevanza nomofilattica. 4.1. Le stesse concernono la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 del TULD, in seguito all’emanazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che, in attuazione dell’art. 1, ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. semplice, da raccordare in chiave sistematica sia con l’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che fa espresso richiamo, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, sia con le norme di cui agli artt. 301 e 295 bisdel TULD, nella parte in cui prevedono l’applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad euro 3.996,96, sia con l’art. 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, Cons. est.

G.M. Nonno n. 689, cui fa espresso richiamo il legislatore della depenalizzazione con l’art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede la confisca facoltativa amministrativa per le evasioni di imposta comprese tra i 4.000,00 euro ed i 49.999,99 euro.

5. Le suddette questioni sono state ampiamente esaminate, sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, dalla citata ordinanza interlocutoria n. 21917 del 2023, alla quale, per brevità,integralmente si rimanda.

6. In conclusione, questa Corte ritiene di dover rimettere gli atti al Primo Presidente di questa Corte, ai sensi dell’art. 374, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso a