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Decreto — n. 30389/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 30389/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a transfer of the case to the list of terminated proceedings. The lower court found that the absence of a formal denial of the tax authority's request for extinction, combined with the new legislative framework, automatically ended the litigation. Consequently, the court ruled that the process was legally terminated and the costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished by operation of law when the required documents for extinction are transmitted and no objection is filed, terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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process extinction automatic termination tax litigation procedural dismissal cost allocation legislative framework civil procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 11263/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. contro AUTOMOBILI LAMPURI SRL, rappresentatae difesa dall' Avv TARANTO VINCENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.1385/12/15 depositata il 01/04/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/10/2023 Il Presidente