Court dismisses tax authority appeal declaring civil proceedings extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new law automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving no grounds for the administrative appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the prescribed list for the declaration of extinction of proceedings automatically extinguishes the litigation, rendering subsequent appeals by the tax authority inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27118/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LUCCHINI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO unitamente all'avvocato MULA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2306/ 07/ 2018 depositata il 21/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC