Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary acceptance of simplified tax settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily submitted an application to join the simplified tax settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. Although the taxpayer initially challenged the tax assessment regarding property increments provided by parents, they later adhered to the beneficial regime and fulfilled all payment obligations. The court ruled that the pending appeal must be terminated because the taxpayer's adherence to the simplified procedure legally requires the abandonment of all pending lawsuits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016; Art. 391, comma 2, c.p.c.: The taxpayer's voluntary adherence to the simplified tax settlement procedure mandates the abandonment of pending appeals, rendering the litigation extinguished regardless of the administrative authority's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Luca Anna, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al viale Giuseppe Mazzini n. 134 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4948, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14.4.2014, e pubblicata il 30.7.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
O GGETTO : Irpef 2004 - Redditometro - Adesione a definizione agevolata - Art. 6, Dl 193 del 2016, come conv. - Estinzione del giudizio. Fatti di causa 1. De Luca Anna riceveva dall’Agenzia delle Entrate la notificazione dell’avviso di accertamento n. TK3012105605/2010, redatto nelle forme dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria rettificava il reddito dichiarato e rideterminava il valore del tributo dell’Irpef dovuto in relazione all’anno 2004.
2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, censurando che la provvista per gli incrementi patrimoniali che le sono stati contestati era stata fornita dai genitori. La CTP rigettava il ricorso.
3. Anna De Luca spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR rigettava il ricorso.
4. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore.
5. La contribuente ha quindi depositato istanza, completa di allegati, con la quale ha dichiarato di aver aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., e di avere assolto ogni onere. In conseguenza ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con i suoi due motivi di ricorso la contribuente contesta, in relazione ai profili della nullità della pronuncia del giudice del gravame e della violazione di legge, la decisione impugnata, lamentando la violazione del diritto di difesa e l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.
2. Tanto premesso, non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. La contribuente, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, che comporta l’obbligo per l’aderente di rinunziare ai ricorsi pendenti. Ha chiarito la contribuente che, a seguito dell’avviso di accertamento per cui è causa, l’Amministrazione finanziaria ha emesso la cartella esattoriale n. 097 2013 01318562 27, relativa al medesimo tributo ed oggetto di condono. La contribuente ha avuto cura di produrre copia della cartella di pagamento per dimostrare quanto affermato.
3. L’istanza di definizione agevolata è stata ricevuta dall’Incaricato per la riscossione il 28.3.2017, prot. W- 2017032800050842. Equitalia ha provveduto al calcolo dell’importo dovuto. La contribuente ha quindi prodotto documentazione relativa al versamento del dovuto.
4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
5. In materia di spese di lite occorre confermare il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese”, Cass. sez.
V, 27.4.2018, n. 10198. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e cessata la