Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing confirming case resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax authority's listing of the case as resolved. The lower court ruled that the administrative act confirming the case's closure under the new law precluded further proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already been terminated by the competent authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority lists a case as resolved under the new procedural law, the litigation is extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15904/2017 R.G. proposto da: RANZONI RENATA, rappresentato e difeso dall’Avv. GARATTI LUCIANO unitamente all’Avv. MAGGI GIORGIO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 6475/44/2016 depositata il 06/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO