Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30329/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to debt settlement via simplified procedure extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer fully paid the debt and adopted the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. While the tax agency argued for the continuation of the cassation appeal regarding factual errors, the court found the underlying controversy resolved by the administrative settlement. Consequently, the judgment was not rejected but formally extinguished, relieving the parties from further litigation on the specific tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer fully pays the debt and adopts the simplified settlement procedure, the judicial dispute is extinguished, precluding the application of fines for unsuccessful incidental appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinction simplified settlement procedure full debt payment cessation of matter incidental appeal fine tax administration administrative settlement procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 255 del 2016
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ; -ricorrentee controricorrente incidentale- contro Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Oggetto:Tributi Art. 6 D.l.
Art. 46, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipateai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nonché dell’art. 13 del DM 127/2004.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 5, Ordinanza n. 18488 del 2023
Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26489del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ; -ricorrentee controricorrente incidentale- contro Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Oggetto:Tributi Art. 6 D.l. n. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 255 del 2016 Michele Procida, giusta procura speciale in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente , elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, in Roma, alla Via Adolfo Gandiglio n. 27; -controricorrentee ricorrente incidentale; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 904 /0 3 /20 16 , depositata in data 1 2 aprile 20 16 , non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle entrate- Direzione Regionale della Puglia , in persona del Direttore pro tempore,emetteva nei confronti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,avviso di accertamento n. TUB030200039/2012, per l’anno 2008, ai fini Ires, Irap e Iva. 2.Avverso il suddetto avviso, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la quale, con sentenza n. 478/12/14, lo accoglieva parzialmente.

3. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza n. 904/03/2016 depositata il 12 aprile 2016, che rigettava entrambi gli appelli dell’Ufficio e della contribuente.

4. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate propone ricorso principale per cassazione affidato a due motivi cui resiste la contribuente con controricorso spiegando ricorso incidentale articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

5. Con memoria del 10 settembre 2019- con la quale viene nominato nuovo difensore in sostituzione del precedente-la società contribuente ha chiestola declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalsa, con riferimento all’avviso di accertamento in contestazione, del procedimento di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 255 del 2016 (c.d. rottamazione) eavendo provveduto al pagamento integrale delle somme dovute.

6. Con memoria del 10 gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio stante il perfezionamento della procedura definitoria afferente alla cartella di pagamento n. 61417109993783001000 relativa all’avviso di accertamento in contestazione. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo del ricorso principale , l ’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del TUIR, 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c. nonché dell’art. 13 del DM 127/2004.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la contribuente denuncia, l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per mancata allegazione del p.v.c.

4. Con il secondo motivo, si denuncia “l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n. 9”.

5. Con il terzo motivo si denuncia, si denuncia “l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n 10”.

6. Con il quarto motivo si denuncia, si denuncia “l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n 11”.

7. Con memoria del 10 settembre 2019, la società contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo aderito al procedimento di definizione agevolata dei carichi esattoriali di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. dalla legge n. 255/2016 (c.d. rottamazione), provvedendo al pagamento integrale del debito risultante dalla successiva cartella di pagamento e assumendo l’impegno a rinunciareal giudizio.

8. Con memoria del 10.1.2020, l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio atteso che con note, rispettivamente del 10.12.2019 n. 66773 e 23.12.2019 n. 69332, l’Agenzia delle Entrate Riscossione- Dir. Reg. e la Direzione Regiona le della Puglia avevanocomunicato la regolare definizione da parte della contribuente della cartella di pagamenton. 61417109993783001000 oggetto della vertenza nonché la riscossione da parte dell’Agenzia delle somme affidate a titolo provvisorio non rientranti nella procedura definitoria.

9. Avuto riguardo all’integrale estinzione della pretesa erariale, a seguito dell’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, come attestato dall’agente della riscossione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

10. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipateai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546(v. in tal senso, da ultimo, Cass . Sez. 5, Ordinanza n. 18488 del 2023).

11. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione -l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. V Ordinanzan. 17780 del 2023).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del c