Cassation court dismisses tax refund claim, ruling 48-month deadline starts from BPF delivery date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny a tax refund. The taxpayer argued the 48-month limitation period had not expired because the refund request was filed in 2015, while the tax deduction occurred in 2011. The court held that the delivery of immediately redeemable postal fruit bonds on June 1, 2011, definitively established the tax authority's valuation of the withheld amount, making the deadline commence from that date rather than the actual cash collection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 D.P.R. 602/1973; Il termine di decadenza di quarantotto mesi per il rimborso delle ritenute d'acconto decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata e consegnati i buoni immediatamente esigibili, non dalla data di riscossione effettiva.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Celli Vera, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’Avv. Sveva Bernardini che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Cicerone n. 49 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 3763, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 10.6.2021, e pubblicata il 27.7.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Rimborso Irpef - Trattamento di fine rapporto -Corrisposto anche mediante Buoni Postali Fruttiferi -Termine di decadenza - 48 mesi, ex art. 38, Dpr 602/73 - Decorrenza - Dalla consegna dei BPF immediatamente esigibili. - * Principio di diritto.
1. Celli Vera proponeva il 23.9.2015 istanza di rimborso di ritenute d’acconto, nella misura in cui reputava le stesse essere indebite, operate dall’ex datore di lavoro, il CNR, sul suo trattamento di fine rapporto, corrisposto una parte in denaro ed una parte in Buoni Postali Fruttiferi (BPF). La contribuente richiedeva il rimborso di Euro 15.048,42. L’Agenzia delle Entrate non rispondeva.
2. Formatosi il silenzio rifiuto sulla sua istanza, la contribuente lo impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. La CTP accoglieva il ricorso e statuiva che il rimborso richiesto dovesse essere corrisposto alla contribuente, nella misura domandata.
3. L’Ente impositore spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, lamentando l’intervenuta decadenza della contribuente dal potere di proporre l’istanza di rimborso, e pure la carenza di documentazione probatoria allegata da Celli Vera, nonché l’erroneità dei calcoli allegati dalla contribuente. La CTR riformava la decisione di primo grado, reputando che la contribuente, quando aveva proposto la sua istanza restitutoria, era decaduta dal potere di domandare il rimborso, e pertanto rigettava le sue pretese.
4. Ha introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, Vera Celli, affidandosi ad un motivo di ricorso. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardiva la sua richiesta di rimborso, perché il termine di quarantotto mesi per la proposizione dell’istanza, in caso di ritenuta alla fonte, decorre dal pagamento delle somme.
2. La ricorrente censura la decisione assunta dal giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto decorso il termine di quarantotto mesi, di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso, reputando che il termine dovesse decorrere da quando erano stati consegnati i Buoni Postali Fruttiferi (BPF), il 20 luglio 2011 (ric., p. 3), mentre il corretto termine di decorrenza dovrebbe individuarsi nella data del pagamento, pertanto quello in cui i BPF sono stati riscossi. Peraltro, essendo stati riscossi i buoni in più riprese (dal 4.6.2011 al 23.10.2014), il termine di decorrenza dell’istanza di rimborso, onde evitare ogni decadenza, deve individuarsi nel 20.10.2011, in cui è stato consegnato dall’Amministrazione finanziaria il prospetto contabile contenente tutte le informazioni utili per la contestazione, ed un secondo prospetto contabile, definitivo, le è stato consegnato soltanto il 13.7.2012 (ric., p. VI s.).
Pertanto l’istanza di rimborso proposta il 23.9.2015, nella prospettazione della ricorrente, risultava senz’altro tempestiva.
3. Il giudice dell’appello ha osservato che “appare dirimente la considerazione che la trattenuta asseritamente indebita, sia stata operata al momento della consegna dei buoni postali e non al momento del loro incasso, e tale consegna risulta pacificamente avvenuta il giorno 1.6.11 e non alle singole scadenze dei diversi accrediti (quando cioè la contribuente ha inteso riscuotere nel tempo i buoni postali) … nel caso di specie, risulta che l’istanza di rimborso è stata presentata il giorno 23.9.15, con evidente superamento del termine decadenziale di 48 mesi per il rimborso di ritenute dirette, ex artt. 37 e 38 del Dpr n. 602 del 1973, essendosi verificato l’asserito illegittimo trattenimento di somme, il giorno 1.6.11” (sent. CTR, p. II s.).
4. La decisione assunta dal giudice dell’appello, che si esprime con chiarezza, non appare meritevole di censura. Ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, l'istanza di rimborso “può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”. Alla data in cui alla odierna ricorrente sono stati consegnati i Buoni Postali Fruttiferi, il 1°.6.2011, la contestata ritenuta era stata operata. La consegna dei BPF ha manifestato univocamente e definitivamente la valutazione espressa dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’ammontare delle somme riconosciute, con trattenuta di quanto dovuto a titolo d’imposta.
I BPF costituivano strumenti di pagamento, e potevano essere immediatamente riscossi. Le successive scelte puramente discrezionali della contribuente, che ha ritenuto di ripartire nel tempo la riscossione dei BPF, non possono certo incidere sul termine legale di quarantotto mesi entro cui è consentita la presentazione dell’istanza di rimborso, potere da cui la contribuente era decaduta quando l’ha proposta, pacificamente il 23.9.2015, anche se la consegna dei buoni è effettivamente intervenuta il 20.7.2011, come scrive la ricorrente. 4.1. Traendo le conclusioni dalle argomentazioni sinora esposte, il ricorso va quindi rigettato in base al principio di diritto secondo cui:
“Il contribuente che abbia ricevuto la liquidazione del trattamento di fine rapporto mediante corresponsione di buoni postali fruttiferi, e ritenga essere stata applicata un’aliquota impositiva errata ed eccessiva, può proporre istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata ed i buoni postali immediatamente esigibili gli sono stati consegnati, ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, perché l’amministrazione finanziaria ha manifestato mediante la consegna, in modo univoco e definitivo, la propria valutazione in ordine all’ammontare delle somme che devono essere riconosciute, con trattenuta di quanto dovuto a titolo d’imposta; i buoni postali fruttiferi costituiscono in tal caso strumenti di pagamento, e le successive scelte puramente discrezionali del contribuente, che ritenga di ripartire nel tempo la riscossione dei medesimi titoli, non incidono sul termine legalmente utile per proporre l’istanza di rimborso”.
5. ll ricorso introdotto dalla contribuente risulta in definitiva infondato, e deve essere pertanto rigettato.
6. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità. 6.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titol