Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following a lower court's finding that the proceedings terminated automatically under specific statutory conditions. The plaintiff challenged a tax authority decision based on a new law requiring the automatic extinction of litigation regarding tax declaration cancellations. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural mechanism for automatic termination was correctly applied without the need for further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision mandates the automatic extinction of a civil proceeding upon the regular definition of the dispute, the court must declare the process extinguished and allocate costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16692/2017 R.G. proposto da: POGGI ANGELA (QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETE CIVIL PARTICULIER SCF) , rappresentata e difesa dall’Avv. DOMINI GIANVITTORIO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 1763/01/2016 depositata il 21/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I