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Decreto — n. 30317/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to formal listing of case termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 30317/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling that the case was formally listed for termination. The plaintiff argued against this procedural dismissal, but the court upheld the statutory requirement for listing case closure. Consequently, the proceedings ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that a civil proceeding is extinguished when the case is formally listed for termination under the new procedural law, barring further substantive review unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction case listing civil procedure statutory termination formal closure procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15193/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FAILLA GIACOMO, rappresentato e difeso dall’ avvocato IARIA GIOVANNI unitamente all'avvocato RIZZO SERGIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. Catania n. 2104/17/2016 depositata il 27/05/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE