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Ordinanza — n. 30260/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal and insufficient evidence of tax amnesty adherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30260/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer formally withdrew the lawsuit and failed to prove the procedural effects of the tax amnesty. Although the taxpayer claimed adherence to the simplified settlement regime, the submitted documentation was deemed insufficient to demonstrate the cessation of proceedings. Consequently, the judgment was terminated without a merits examination, and litigation costs were fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 4 del D.L. n. 148/2017; Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer withdraws an appeal, the judgment is extinguished regardless of whether the tax amnesty conditions are met, and the specific rule on cost compensation does not apply to extinguished proceedings.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal tax amnesty regime judgment extinction simplified settlement procedure litigation cost compensation insufficient documentation procedural termination detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 4 del D.L. n. 148 del 2017
Con propria nota, datata 27.5.2019, la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dall’art. 1 del Dl n.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grunberg Cristina Jaqueline, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Mauro Vivaldi, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Ricasoli n. 118 in Livorno; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1991, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, il 5.7.2016, e pubblicata il 15.11.2016;

O GGETTO : Irpef 2008 - Accertamento sintetico del reddito - Adesione a normativa condonistica - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito della somministrazione di questionario informativo, notificava a Grunberg Cristina Jaqueline l’avviso di accertamento n. T8H01F502215/13, relativo al tributo dell’Irpef con riferimento all’anno 2008. La verifica fiscale era stata eseguita nei modi dell’accertamento sintetico, in considerazione dei beni indice di capacità retributiva di cui era stato accertato il possesso negli anni 2007 e 2008, con particolare riferimento alla “disponibilità oltre che dell’abitazione anche di due autovetture e di un’imbarcazione di metri 13,80” (sent.

CTR, p. 3). La contribuente promuoveva procedura di mediazione, che però non sortiva esito positivo.

2. Grunberg Cristina impugnava quindi l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno contestando, innanzitutto, l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, replicando l’Ente impositore che, ricordato come la contribuente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi, il termine decadenziale doveva comunque intendersi prorogato di un anno. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente, ed accoglieva il suo ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno. La CTR riteneva invece fondate le prospettazioni dell’Amministrazione finanziaria, riformava la decisione dei primi giudici e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, Grunberg Cristina, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Con propria nota, datata 27.5.2019, la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dall’art. 1 del Dl n. 148 del 2017 (che richiama l’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, cfr. comma 2), producendo documentazione. La normativa condonistica prevede che l’aderente rinunzi ai ricorsi pendenti. Pertanto Grunberg Cristina dichiarava di rinunziare all’impugnativa. La ricorrente confermava la propria rinunzia al ricorso con successiva nota datata 12.7.2023. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente.

2. Grunberg Cristina ha dichiarato, tramite il difensore abilitato, di rinunciare al ricorso. La contribuente prospetta di aver aderito alla definizione agevolata delle pendenze tributarie oggetto del presente giudizio, ed allega documentazione relativa alla procedura di condono di cui all’art. 1, comma 4, del Dl n. 148 del 2017, come conv. In particolare ha depositato domanda di accesso alla normativa condonistica e prova della notifica all’Amministrazione finanziaria, recapitata a mezzo PEC l’11.5.2018. La documentazione prodotta appare insufficiente per dimostrare la definizione della vicenda processuale mediante cessazione della pendenza ai sensi della normativa indicata.

3. In ogni caso la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di cassazione,

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del g