Tax appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary settlement and payment under special legislation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer voluntarily requested the termination of the litigation and paid the outstanding debt. The taxpayer submitted a request for simplified judgment termination and proof of payment, while the tax agency failed to object within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the matter ceased to exist due to the completion of the debt obligation, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: The tax appeal process is extinguished when the taxpayer requests termination and pays the debt, provided the tax authority does not object within the prescribed period.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16575/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro VIGANO’ GIULIANA, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani, 22 presso lo studio dell’Avv. Guido Granzotto che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. Paolo Alliata, –controricorrente – SANZIONI TRIBUTI Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA , n. 4942/2017,depositata il 28/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Giuliana Viganò , che resistecon controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r.ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento con il quale l’Ufficio aveva irrogato le sanzioni per la violazione delle norme antiriciclaggio per gli anni dal 2003 al 2009.
2. Con ordinanza n. 12355 del 2019 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo e sospendeva il processo stante l’istanza avanzata dalla contribuente ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
3. La contribuente, in data 5 luglio 2023 , ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendodefinito la lite. Considerato che:
1. lacontribuente ha documentato, di aver presentato domanda di definizione agevolata del presente giudizio ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento di quanto dovuto.
2. Entro il termine fissato dalla legge del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della Cons. est. Rosanna Angarano 3 prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
5. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessazione