Civil appeal dismissed; tax authority wins on extinguished lawsuit due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alessio Caselli against the Regional Tax Court's judgment declaring the civil proceedings extinguished. The lower court ruled that the lawsuit ended because the tax authority submitted the case to a specific list for the automatic extinction of litigation, as mandated by the 2022 law. Consequently, the court upheld the decision that the process terminated without a substantive ruling on the tax dispute, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority submits a case to the list for the extinction of litigation proceedings, the process is deemed extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24165/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CASELLI ALESSIO, rappresentato e difeso in appello dal Dott. PIERGIORGIO VALENTE e dall’avvocato SALVATORE MATTIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 107/ 03/ 2017 depositata il 25/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE