Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Geodis Wilson Italia extinguished. The lower court ruled that the case was formally listed in a specific document to reduce litigation times under the new tax law, which automatically terminated the proceedings. Consequently, the court upheld this procedural extinction without addressing the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The automatic listing of a case in the prescribed document for reducing litigation times constitutes a formal extinction of the proceedings, terminating the legal relationship between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26483/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro GEODIS WILSON ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. CASTELLANO PATRIZIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2195/06/2016 depositata il 13/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO