Court dismisses appeal against tax court judgment due to taxpayer's request for expedited case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court judgment that had already accepted the taxpayer's request for expedited case closure. The taxpayer had formally requested the termination of the proceedings and made the first payment on the tax debt, triggering statutory provisions for immediate case extinction. Consequently, the court declared the ongoing appeal inadmissible because the underlying dispute had already been legally resolved by the taxpayer's own action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 e 198 della legge 29 dicembre 2022 n. 197; When a taxpayer requests expedited case closure and pays the first installment, the proceedings are extinguished, rendering any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23862/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro BALDARI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, 691, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Maurizio De Lorenzi, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, n. 858/2020 depositata il 16/03/2020; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. A seguito di pvc del 3 marzo 2007, l’Agenzia delle entrate notificata alla Calccestruzzi Pugliesi s.r.l. avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, recuperava a tassazione maggiore Ires ed Iva in ragione di maggiori ricavi. L’Ufficio assumeva che la società aveva acquistato dalla ditta di Antonio Baldari, senza rilascio fattura, materiali inerti utilizzati per la produzione di calcestruzzo. Di conseguenza, quantificava, in proporzione, i metri cubi di calcestruzzo che assumeva prodotti e venduti in evasione di imposta. Con separato avvisodi accertamento notificato alla socia Nicoletta Baldari recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini irpef, assumendo la distribuzione ai soci degli utili extracontabili in società a ristretta base.
2. NicolettaBaldari ricorreva avverso detto ultimo.
3. La C.t.p. di Tarano accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello.
5. Avverso detta ultime ricorre l’Agenzia delle entrate e la contribuente resiste con controricorso. Considerato che:
1. Con l’unico motivol’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente 2. Con istanza del 04 ottobre 2023 la contribuente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento della prima rata. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata, così come liquidata dall’Ufficio.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit.
4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).