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Ordinanza Interlocutoria — n. 30168/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case for new hearing due to missing trial minutes required for decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30168/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case for a new hearing. The lower courts had ruled on the tax refund claim and the admissibility of the appeal, but the record lacked essential trial minutes from both the first and second instance tribunals. The court ordered the second-instance tribunal to transmit these missing documents to complete the file before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: The court must remand the case for a new hearing when the file lacks essential documents, such as trial minutes, which are preliminary to resolving the issues in dispute.

Parole chiave

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remand for new hearing missing trial minutes incomplete case file procedural defect tax refund claim liquidazione aziendale a fini fiscali procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7689/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro TABARRINI AURELIO, sia nella qualità di ultimo liquidatore della GESTIONI IMMOBILIARI, COMMERCIALI, FINANZIARIE E DI SERVIZI LATIUM S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, sia in pr oprio, elettivamente domiciliatiin Roma, piazza Cola di Rienzo, 69, presso lo studio dell’Avv. Massimo Bersani che lo rappresenta e difende, –controricorrente – CAMERUCCI GIANCARLO, IRAP SILENZIO RIFIUTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 CIDONIO GIANFRANCO, COCCI AMALIA, –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZI O , n. 9831 / 2016 , depositata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. La Gestioni Immobiliari, Commerciali, Finanziarie e di Servizi Latiums.p.a. in liquidazione, dopo aver corrisposto l’Irap, per l’anno di imposta 2010, sulla plusvalenza realizzata a seguito della vendita dell’immobile destinato a sede sociale, avanzava istanza di rimborso sul presupposto che la medesima non fosse dovuta state l’abrogazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446 ad opera della legge finanziaria per il 2008. Formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva innanzi alla C.t.p.

2. In data 28 febbraio 2013, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione innanzi alla C.t.p., la società veniva cancellata dal registro delle imprese.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso assumendo che al momentodel versamento la norma che assoggettava all’irap la plusvalenza realizzata era stata abrogata.

4. La detta sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso proposto nei confronti della società «cessata», notificato presso il domicilio eletto in primo grado. Nel giudizio si costituiva la società in persona dell’ ex liquidatore Aurelio Tabarrini che eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato alla società ormai estinta. Cons. est. Rosanna Angarano 3 5. La C.t.r. accoglieva l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appelloin quanto lo stesso avrebbe dovuto notificarsi ai soci e non alla società, sciolta in seguito all’avvenuta liquidazione. Inoltre, si pronunciava sul merito della controversia evidenziando che il contribuente aveva «correttamente» avanzato istanza di rimborso ed aveva provato il credito.

6. Avverso la detta sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate nei confronti della società « in persona del liquidatore legale rappresentante p.t. , anche n.q. di società [ rectius socio] titolare di azioni proprie (quota del 5,66 per cento)»e « dei già soci » Camerucci Giancarlo, Cidonio Gianfranco e Cocci Amalia. Resiste con controricorso Aurelio Taberrini nella qualità di ultimo liquidatore della società cessata, nonché di «già titolare di azioni proprie»resiste con controricorso.

7. Con ordinanza n. 11621 del 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli del merito, resasi necessaria in ragione delle questioni poste con i motivi di ricorso. Considerato che:

1. Dalla consultazione dei fascicoli di merito acquisiti a seguito della precedente ordinanza è emerso che sebbene indicati nelle copie dei relativi indici, non sonostati trasmessi – e comunque non sono stati rinvenuti – i verbali delle udienze tenutesi innanzi sia alla C.t.p. che alla C.t.r., la visione dei quali è preliminare alla risoluzione delle questioni poste in giudizio. Deve essere pertanto sollecitata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio alla trasmissione dei predetti atti, integrativa di quella del fascicolo d’ufficio di merito già avvenuta.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per la richiesta alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio della trasmissione Cons. est. Rosanna Angarano 4 degli atti processuali di cui alla partemotiva, ad integrazione di quella, g