Italian Supreme Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceeding extinguished following the insertion of the case into a specific administrative list. The tax authority argued that this listing, mandated by the new law, confirmed the regular conclusion of the dispute without any denial of claims. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for the reduction of litigation times constitutes the regular definition of the dispute, thereby extinguishing the proceedings automatically unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11062/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SERRA PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE RINALDIS ADAMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n. 980/ 22/ 2016 depositata il 18/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE