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Ordinanza — n. 30140/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax decision for failing to analyze qualitative nature of third-party payments regarding autonomous organization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30140/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the first ground of appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision which had partially granted an IRAP refund claim. The Commission had rejected the claim for years 2006-2009 based on the taxpayer's declaration of expenses exceeding taxable income, without examining the qualitative nature of those payments. The Court ruled that merely operating in multiple locations or having high expenses is insufficient to prove autonomous organization, and the lower court failed to investigate whether third-party payments were for essential materials or indicative of a separate laboratory structure.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 446/1997; Art. 360 c.p.c.: The court must conduct a qualitative analysis of expenses and third-party payments to determine if they indicate an autonomous professional organization, rather than relying solely on quantitative thresholds or the mere existence of multiple practice locations.

Parole chiave

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IRAP refund claim autonomous organization third-party payments taxable income threshold qualitative analysis taxation procedure cassation quashing calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 446/1997
nonché dell’art. 2 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Artt. 2697 e 2729 cod. civ.
civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonché dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26651 /2016
Cass. n. 26651 /2016 ; Cass.
Cass. n. 914/2020
26651 /2016 ; Cass. n. 914/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZZULANI FILIPPO, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Zagà, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: stefano.zaga@milano.pecavvocati.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 4038/26/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia,depositata il 15 ottobre 2019, notificata il 23 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

IRAP RIMBORSORilevato che: Filippo Cazzulani, esercente la professione di medico odontoiatra, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente all’anno 2003 e lo aveva respinto per le altre annualità.

La CTR rilevava che sussisteva il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente aveva dichiarato, per ciascuna delle annualità in questione, spese (soprattutto di locazione finanziaria e per compensi a terzi) superiori al reddito imponibile. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR fondato la decisione sul rilievo che le spese dichiarate dal contribuente erano superiori al reddito imponibile, omettendo qualsivoglia analisi di tipo “qualitativo” sulle medesime. Con il secondo motivo sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 , per non avere la CTR correttamente valutato la prova offerta dal contribuente in ordine all’assenza di un’attività autonomamente organizzata.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per carenza e/o manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Va preliminarmente dato atto che è intervenuto il giudicato interno favorevole al contribuente per l’annualità 2003. Si osserva, poi, che la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture (il ricorrente ha sostenuto spese per la locazione di due studi: uno a Milano e uno a Crema)non è di per sé sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un più comodo esercizio dell’attività professionale (cfr. Cass. n. 26651 /2016 ; Cass. n. 914/2020). La sentenza impugnata non indaga sulla natura dei compensi a terzi, la maggior parte dei quali riferita all’acquisto di materiale protesico, ciò che anzi, al contrario, rileva l’assenza di un laboratorio odontoiatrico interno che avrebbe potuto essere valutato come indice della sussistenza dell’autonoma organizzazione, riconducibile all’attività di coordinamento e direttiva del professionista.

3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, lasentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.