Cassation court quashes regional tribunal decision for apparent lack of reasoning regarding IRAP tax refund denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Tribunal's decision due to apparent lack of reasoning under Article 360 of the Civil Procedure Code. The Regional Tribunal had denied an IRAP refund to a lawyer, arguing that professional services alone do not generate additional wealth. The Court found the lower court's arguments abstract and disconnected from the specific facts presented by the tax agency. Consequently, the case was remitted to a newly composed second-instance tax court for a fresh examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 132, para. 2, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 36 of D.Lgs. 546/1992: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to objectively reveal the grounds for the decision and leaving the interpreter unable to reconstruct the judge's logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro PAGANI FRANCESCO, BERTA ANTONIA, in qualità di eredi di PAGANI TOMMASO; - intimati – avverso la sentenza n. 4699/7/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria , sezione staccata di Reggio Calabria, depositata il 12 dicembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.
Rilevato che: IRAP RIMBORSOL’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Tommaso Pagani, esercente la professione di avvocato, contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2010. Osservava la CTR che «il professionista che, nell'esercizio della libera professione, spende soltanto la propria opera, non produce ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto per l'applicazione della nuova imposta.
Si trova, pertanto, in questa condizione quel professionista che non utilizza il lavoro dipendente, che non sia organizzato insieme a capitali impiegati in beni strumentali che migliorano la produttività del lavoro e non producono quella ricchezza aggiuntiva oggetto dell'IRAP». Francesco Pagani (nei cui confronti è stata ritualmente effettuata la rinnovazione della notifica del ricorso) e Antonia Berta, nella qualità di eredi di Tommaso Pagani, sono rimasti intimati. Considerato che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente inviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Sostienela ricorrente che la sentenza impugnata è affetta da motivazione meramente apparente estrinsecandosi in argomentazioni inidonee a rivelare le ragioni poste a fondamento della decisione. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, per non avere la CTR considerato che i compensi corrisposti a terzi denotavano l’impiego non occasionale di lavoro altrui ed integravano, quindi, il presupposto d’imposta. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevanti le spese sostenute per lavoro altrui.
2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Va rammentato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019). La motivazione della sentenza impugnata rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate nei richiamati arresti giurisprudenziali. Invero, la CTR, a fronte delle specifiche censure formulate dall’Agenzia delle entratecon l’atto di appello, riportate nel ricorso per cassazione, concernenti le spese dichiarate nel quadro RE per i singoli anni d’imposta, ha svolto argomentazioni del tutto astratte, prive di riferimento alla fattispecie concreta e ai motivi di gravame.
3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, lasentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria,in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità