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Ordinanza — n. 30109/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax refund claim for voluntary tax payment, ruling it creates an irrevocable unilateral declaration of value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30109/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Rana Diego Romano's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his tax refund request. The taxpayer argued that procedural defects, such as the lack of a formal valuation report and unpaid subsequent installments, invalidated his right to a refund. The court held that voluntarily paying the first installment of the substitute tax constitutes an irrevocable unilateral declaration of the asset's value, which cannot be revoked and precludes any right to reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 448/2001; Art. 1324 e 1334 cod. civ.: The voluntary payment of the first installment of substitute tax on corporate shares constitutes an irrevocable unilateral declaration of value, precluding revocation and any right to reimbursement.

Parole chiave

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substitute tax refund unilateral declaration of value corporate share valuation irrevocable tax payment tax installment default rimborso dei contributi accoglimento parziale del contribuente restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 448/2001
Con l’unico motivo di ricorso Rana Diego Romano deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e R.G.
Art. 2041 cod. civ.
Valentino Lenoci dell’art. 2041 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 1324 e 1334 cod. civ.
art. 2041 cod. civ
Valentino Lenoci dell’art. 2041 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 febbraio 2020, n. 4659
civ., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente, né dà diritto al rimborso di quanto versato (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4659;
Cass. 18 gennaio 2019, n. 1323
Cass. 18 gennaio 2019, n. 1323; Cass.
Cass. 24 agosto 2018, n. 21049
1323; Cass. 24 agosto 2018, n. 21049; Cass.
Cass. 20 febbraio 2015, n. 3410
21049; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3410).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13557/2017R.G. proposto da: RANA DIEGOROMANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Luciano Manara n. 47, presso lo studio dell’avv. Alessandro Borghesi, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Battista Sembronio in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.2798/2016, depositata il 18 novembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Ra na Diego Romano richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani, il rimborso della somma di € 37.662,00, versata quale prima rata versata in relazione DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2008. R.G. N.13557/2017 Cons. est. Valentino Lenoci all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’anno d’imposta 2008. Rilevava il contribuente che la procedura di rivalutazione delle partecipazioni societarie non sifosse perfezionata, in quanto non era stata depositata la perizia giurata di stima attestante la valutazione delle partecipazioni possedute, non erano state versate le rate successive e non era stata indicata nella dichiarazione dei redditi la suddetta rivalutazione. L’Agenzia delle Entrate, in data 27 settembre 2013, notificava provvedimento di diniego del rimborso n. 42927 prot.

2. Formatosi in precedenza il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso in questione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari; successivamente, avverso il diniego esplicito opposto dall’Ufficio, il contribuente proponeva ulteriore ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la quale, previa riunione dei ricorsi suddetti, con sentenza n. 2833/2014, depositata il 19 novembre2014, li rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2798/2016, pronunciata il 14 ottobre 2016e depositata in segreteria il 18 novembre 2016, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Rana Diego Romano, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso Rana Diego Romano deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e R.G. N.13557/2017 Cons. est. Valentino Lenoci dell’art. 2041 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che, ai fini del perfezionamento della procedura di rivalutazione delle quote societarie e della relativa imposta sostitutiva, fossero comunque necessarie la redazione della perizia giurata di stima e l’indicazione della rivalutazione nella dichiarazione dei redditi, mancando le quali si verificherebbe l’inefficacia degli eventuali versamenti effettuati.

2. Il motivo è infondato. Ed invero, l’art. 5 della legge n. 448/2001 consente al contribuente, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di assumere per i titoli, le quote o di diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

In sostanza, attraverso tale sistema s i vuole affrancare dalla tassazione ordinarie le plusvalenze realizzate con la vendita delle partecipazioni in questione; di tale agevolazione il contribuente può usufruire, a condizione che il valore di tali partecipazioni sia assoggettato ad una imposta sostitutiva, da versarsi in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali. Orbene, l’obiettivo di voler preventivamente pagare l’imposta sostitutiva, al fine di una minore o di nessuna plusvalenza in caso di vendita delle quote societarie possedute, si manifesta e si concretizza con il versamento della prima rata.

Nessun rilievo, invece, assumono sia l’omessa presentazione della perizia di stima (che l’Ufficio potrebbe richiedere, ma anche non richiedere, dovendo essa essere conservata dal contribuente: art. 5, comma 4, legge n. 448/2001), sia la compilazione del quarto RT della R.G. N.13557/2017 Cons. est. Valentino Lenoci dichiarazione dei redditi: infatti, posto che le tre rate devono essere di pari importo, l’Ufficio potrebbe agevolmente conoscere la consistenza del valore sul quale il contribuente ha calcolato l’imposta sostitutiva, rendendo del tutto superflua la presentazione della perizia.

Peraltro, non può attribuirsi al mancato versamento delle rate successive valore di rinuncia all’agevolazione, costituendo la rateizzazione solo una modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dal legislatore per concedere l’agevolazione fiscale in esame. Ne consegue, pertanto, che, in tema di imposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448/2001, la scelta del contribuente di optare, con il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324 e 1334 e ss. cod. civ., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente, né dà diritto al rimborso di quanto versato (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4659;

Cass. 18 gennaio 2019, n. 1323; Cass. 24 agosto 2018, n. 21049; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3410). Tutto ciò esclude anche la rilevanza, nella fattispecie, dell’art. 2041 cod. civ., posto che, una volta che, con il pagamento della prima rata, si sia perfezionato il procedimento, è lo stesso regime opzionale scelto dal contribuente che legittima l’attribuzione patrimoniale della rata pagata all’Amministrazione, e rende dovute le successive.

3. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la R.G. N.13557/2017 Cons. est. Valentino Lenoci presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna Rana Diego Romano alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la present