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Decreto — n. 30092/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 30092/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the Tax Agency against a company. The lower court ruled that the process terminated automatically because the case was listed for the extinction of litigation proceedings under the new law. Consequently, the court upheld this procedural outcome, confirming that no further action is required unless parties request a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is automatically extinguished upon inclusion in the official list for extinction of litigation proceedings, with costs borne by the party who advanced them, unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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extinction of litigation automatic termination tax procedure law procedural dismissal costs allocation contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale imposta sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22873/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MICOPERI SPA, rappresentata e difesa dall’ avvocato MERONE ANIELLO unitamente all'avvocato GIORGETTA ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emila Romagna n. 205/ 09/ 2022 depositata il 17/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO