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Decreto — n. 30033/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding extinguished civil proceedings due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 30033/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the tax agency against a lower court ruling that extinguished civil proceedings. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2022 law documented the regular conclusion of the dispute, leaving no grounds for a denial of extinction. Consequently, the court ruled the process extinguished and assigned costs to the party who had advanced them, rejecting the tax agency's challenge.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court establishes that when a case is inserted into the statutory list for extinguishing proceedings, the process is deemed concluded unless parties request a hearing, thereby terminating the litigation and allocating costs accordingly.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation statutory time limits cost allocation civil procedure code administrative appeal judicial closure procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10408/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTI 3 SRL, rappresentato e difeso dall’Avv. CONVERTI FRANCESCO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA FOGGIAn. 387/25/2016 depositata il 16/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO