Civil appeal dismissed; tax court ruling deemed final after statutory declaration of case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a tax court judgment declaring the case extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency satisfied the conditions for automatic extinction under Article 5 of Law No. 130/2022, as no party requested a hearing. Consequently, the court upheld the finality of the extinction ruling and the allocation of litigation costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a case is declared extinguished by operation of law following the transmission of a list by the Revenue Agency, the judgment becomes final and binding, and the party who advanced the costs bears them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16984/2020 R.G. proposto da: BUINI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’Avv. BACCHI ALESSANDRO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PERUGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. UMBRIA n. 234/01/2019 depositata il 22/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI