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Ordinanza — n. 29954/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; late or missing appeal filing renders the case procedurally inadmissible. The court ruled the appeal inadmissible due to non-filing, noting that the respondent's lack of objection does not cure the defect. The court applied the principle that missing filing deadlines are peremptory and cannot be waived by the opposing party. The decision emphasizes that the respondent's failure to object does not validate a procedurally defective appeal. The court ordered the appellant to bear the litigation costs. The ruling clarifies that non-filing is a grave defect warranting dismissal. The court cited relevant procedural articles regarding filing deadlines and costs. The decision reinforces strict adherence to filing timelines in civil procedure. The court's reasoning relies on established case law regarding procedural improprieties. The outcome confirms that procedural defects lead to automatic dismissal. The judgment highlights the importance of timely filing in legal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29954/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible due to the non-filing of the original appeal document. The appellant, representing SNAM Rete Gas SPA, failed to file the appeal within the required twenty-day period after notification, despite the respondent not raising an objection. The court ruled that missing filing deadlines are peremptory and cannot be cured by the opposing party's silence, resulting in the dismissal of the appeal and the award of litigation costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 153, comma 2, c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The non-filing or late filing of a cassation appeal renders it procedurally inadmissible, a defect that is subject to ex officio declaration and cannot be waived by the opposing party's failure to raise an objection.

Parole chiave

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procedural inadmissibility non-filing of appeal peremptory deadlines ex officio declaration litigation costs civil procedure code waiver of defects tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 153, comma 2, c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
In particolare, l'omesso (o tardivo) deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 156 c.p
In particolare, l'omesso (o tardivo) deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11092/2019
Cass. n. 25453/2017
- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. n. 25453/2017; Cass.
Cass. 22092 del 04/09/2019
25453/2017; Cass. 22092 del 04/09/2019: Cass.
Cass. 29889 del 12/10/2022
22092 del 04/09/2019: Cass. 29889 del 12/10/2022).
Cass. 12894/2013
Cass. 15544/2012
Ritenuto inoltre, a fortiori, che "anche l'omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità" (Cass.12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass.
Cass. 4919/2009
15544/2012; Cass. 4919/2009).
Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615
Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25289/2022 R.G. da : Agenzia delle Entrate Ricorrente non costituito SNAM RETE GAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato DE GIROLAMO DAVIDE (DGRDVD77A24H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2908/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO RILEVATO 1. Che dal controricorso depositato dalla Snam risulta che le è stato notificato dall'Agenzia delle entrate ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n. 12, n. 2908/12/2021, emessa il 21 giugno 2021, depositata il 26 luglio 2021 e non notificata;

CONSIDERATO 2.Il ricorso è improcedibile. Questa Corte (Cass. 11092/2019) ha chiarito che «il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) ovvero l’omesso deposito del ricorso comporta l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini».

In particolare, l'omesso (o tardivo) deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. n. 25453/2017; Cass. 22092 del 04/09/2019: Cass. 29889 del 12/10/2022).

Ritenuto inoltre, a fortiori, che "anche l'omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità" (Cass.12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009). Va dunque resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228), nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante:

Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615). PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a favore della controparte delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, nonché oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del