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Ordinanza Interlocutoria — n. 29905/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 29905/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29905/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6827-2020proposto da: SOCIETÀ COOPERATIVA PROGETTO2000 A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’Avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSIgiusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro PUBLISERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI CASERTA, in persona delSindaco pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 5900/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 5 / 7 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Progetto 2000 soc. coop. a r.l. proponericorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello di Publiservizi S.r.L. avverso la sentenza n. 256/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in accoglimentodel ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di Publiservizi S.r.l., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Caserta, avverso avviso di pagamento per TARSU 2007; la Concessionaria ed il Comune di Caserta sono rimasti intimati CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 27.12.2013 n. 147 e 68 D.L.GS. n. 507/93» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente equiparato, mediante applicazione della medesima misura tariffaria, utenze del tutto diverse («aree scoperte adibite a parcheggio pubblico» e «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages»); 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza impugnata per «difetto assoluto di motivazione», essendosi limitata a «sostenere una “omogenea potenzialità di rifiuti”, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi»;1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 542/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la legittimità del regolamento tariffario TARSU del Comune di Caserta, pur in assenza di specifiche categorie e sottocategorie, a cui corrisponda un’autonoma e specifica tariffa, ritenendo quindi insussistente il vizio di eccesso di potere «per avere il Comune equiparato il parcheggio scoperto alle autorimesse», e che la questione dei criteri adottati dal Comune per la determinazione delle tariffe esulava dalla giurisdizione tributaria; 2.1. occorre premettere che questa Corte ha già definito identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr.

Regesto Legislator

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art. 7 D.Lgs. n. 542/1992; Ordinanza Interlocutoria — n. 29905/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5900/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 5 / 7 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Progetto 2000 soc. coop. a r.l. proponericorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello di Publiservizi S.r.L. avverso la sentenza n. 256/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in accoglimentodel ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di Publiservizi S.r.l., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Caserta, avverso avviso di pagamento per TARSU 2007; la Concessionaria ed il Comune di Caserta sono rimasti intimati CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 27.12.2013 n. 147 e 68 D.L.GS. n. 507/93» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente equiparato, mediante applicazione della medesima misura tariffaria, utenze del tutto diverse («aree scoperte adibite a parcheggio pubblico» e «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages»); 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza impugnata per «difetto assoluto di motivazione», essendosi limitata a «sostenere una “omogenea potenzialità di rifiuti”, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi»;1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 542/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la legittimità del regolamento tariffario TARSU del Comune di Caserta, pur in assenza di specifiche categorie e sottocategorie, a cui corrisponda un’autonoma e specifica tariffa, ritenendo quindi insussistente il vizio di eccesso di potere «per avere il Comune equiparato il parcheggio scoperto alle autorimesse», e che la questione dei criteri adottati dal Comune per la determinazione delle tariffe esulava dalla giurisdizione tributaria; 2.1. occorre premettere che questa Corte ha già definito identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr.

Parole chiave

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tassa sui rifiuti tasse di depurazione acque lite in materia di contribuzioni pubbliche tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici tassa di compensazione lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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art. 7 D.Lgs. n. 542/1992
civ., la violazione dell’art. 7 D.Lgs.
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6827-2020proposto da: SOCIETÀ COOPERATIVA PROGETTO2000 A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’Avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSIgiusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro PUBLISERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI CASERTA, in persona delSindaco pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 5900/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 5 / 7 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Progetto 2000 soc. coop. a r.l. proponericorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello di Publiservizi S.r.L. avverso la sentenza n. 256/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in accoglimentodel ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di Publiservizi S.r.l., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Caserta, avverso avviso di pagamento per TARSU 2007; la Concessionaria ed il Comune di Caserta sono rimasti intimati CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrent e denuncia , in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 27.12.2013 n. 147 e 68 D.L.GS. n. 507/93» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente equiparato, mediante applicazione della medesima misura tariffaria, utenze del tutto diverse («aree scoperte adibite a parcheggio pubblico» e «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages»); 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza impugnata per «difetto assoluto di motivazione», essendosi limitata a «sostenere una “omogenea potenzialità di rifiuti”, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi»;1.3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 D.Lgs. n. 542/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la legittimità del regolamento tariffario TARSU del Comune di Caserta, pur in assenza di specifiche categorie e sottocategorie, a cui corrisponda un’autonoma e specifica tariffa, ritenendo quindi insussistente il vizio di eccesso di potere «per avere il Comune equiparato il parcheggio scoperto alle autorimesse», e che la questione dei criteri adottati dal Comune per la determinazione delle tariffe esulava dalla giurisdizione tributaria; 2.1. occorre premettere che questa Corte ha già definito identiche controversie tra le medesime parti e per diverse annualità (cfr.

Cass. n. 5744 del 24/2/2023, Cass. n. 14385 dell’08/07/2020, Cass. n. 16686 del 21/6/2019); 2.2. ritiene il Collegio che renda, tuttavia,opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza dellaquestione di diritto, post a , in particolare, dal ricorso, circa il potere del Giudice tributario di disapplicare i regolamenti comunali con riguardo alla valutazione di ordine tecnico—discrezionale circa l’omogeneità/non omogeneità dei rifiuti tassabili con la medesima categoria tariffaria, a seconda del differente regime tariffario

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de