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Ordinanza — n. 29900/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows refund claim by dismissing regional tribunal's failure to verify EU de minimis aid thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29900/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the regional tax tribunal's rejection of their 90% tax refund request. The taxpayers argued the tribunal failed to verify whether their business activity complied with the EU de minimis aid threshold of €200,000 over three years. The court ruled that the lower court must concretely assess if the individual benefit respects the EU regulation's irrelevance threshold to avoid state aid incompatibility.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; Art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014: The court of first instance must verify the existence of the de minimis regime and ensure the individual aid does not exceed the EU threshold, negating the benefit entirely if the limit is surpassed.

Parole chiave

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de minimis aid threshold state aid compatibility tax refund eligibility EU regulation compliance overcompensation avoidance ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
A., avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dai contribuenticontro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90per cento delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992 , formulata ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.
Art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
1, TFUE, può̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti,Cass. 10/10/2022, n.
Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/10/2022, n. 29503
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIUTA G AETANO e Di MAIUTA ALESSANDRO , nella qualità di ex soci e amministratori della cessata Gadi s.n.c. di Di Maiuta G. A., rappresentati e difes i da ll’avv. Donato Grande ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo Pec: donato.grande@avvragusa.legalmail.it; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 8126/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa , depositata il 2 0 settembre 2021;

IRPEF –ILOR - RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata diSiracusa, rigettava l’appello proposto Gaetano Di Maiuta e Alessandro Di Maiuta, nella qualità di ex soci e amministratori della cessata Gadi s.n.c. di Di Maiuta G. A., avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dai contribuenticontro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90per cento delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992 , formulata ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: Con unico mezzo si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014,della VII direttiva 77/388/CEE, dell’ordinanza della Corte di giustizia in causa C-82/14, della decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non avendo la CTR verificato l’ esistenza del regime de minimis.

Sos tengono i ricorrenti che la CTR si era limitata ad affermare cheparte contribuente non aveva fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regolamento de minimis, senza valutare la compati bilità del beneficio con la soglia (€ 200.000,00) prevista dal regolamento. Il motivo è fondato.L’art. 138 legge 23 dicembre 2000, n. 388 individua i soggetti colpiti dalsisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici ivi previsti facendo riferimento all'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057. Quest’ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma (primo comma) ma anche i soggetti che svolgono nell’area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola (secondo comma).

La Decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopracitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit̀ naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».

La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(art. 2 dec. cit.).Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attivit̀̀̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti,Cass. 10/10/2022, n. 29503) In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamit̀ naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamit̀ naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.).

Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamit̀ naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.). Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimissu un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo.Nel caso di specie, la CTR ha omesso qualsiasi verifica sui presupposti di applicazione dell’agevolazione richiesta e del rimborso del 90 per cento dei tributi versati negli anni 1991 e 1992.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinché provveda in conformità dei principi innanzi enunciati, oltre alla regolamentazione dellespese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sull