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Decreto — n. 29878/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 29878/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's listing of the case closure in the official register. The Association and individual defendants argued against this procedural termination, contending that the listing did not constitute a formal denial of the tax claim. The court ruled that the specific statutory provision governing the new expedited closure procedure automatically extinguished the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic listing of a case's closure in the administrative register pursuant to the new tax procedure law extinguishes the judicial proceedings, barring further substantive review unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative listing procedure Legge 197/2022 procedural closure judicial extinguishment contenzioso tributario procedura di tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1,commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15871/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIGNALETTO, MERANI DANILA, rappresentati e difesi dall’Avv. SCARANO ANTONIO ANGELO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 1546/04/2021 depositata il 20/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1,commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO