Court declares tax appeal extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax appeal extinguished following the Regional Tax Commission's ruling. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the appellant's continued challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically listed for extinction under new legislative provisions, the proceedings terminate without the need for a formal denial, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12595/2022 R.G. proposto da V.AUTOTRADE SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALESSANDRO RICCIONI E CARLO CICALA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale VALLE D’AOSTA n. 24/01/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P