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Decreto — n. 29868/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 29868/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically under specific statutory conditions. The plaintiff, FRALN SRL, challenged the tax authority's decision based on a new law intended to expedite the extinction of litigation, arguing against the automatic dismissal. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural extinction was valid and that the plaintiff bears the costs of the advanced proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision explicitly mandates the automatic extinction of a legal proceeding upon the transmission of a document, the court must declare the process extinguished without further examination of the merits.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax litigation civil procedure costs allocation procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1544/07/2021 depositata il 16/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26148/2021 R.G. proposto da: FRALN SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. BONIFAZI STEFANO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA diCOMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1544/07/2021 depositata il 16/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC