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Ordinanza — n. 29861/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal, upholding Regional Tribunal's fact-finding on exodus incentive eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29861/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Ira's appeal against the Sicilian Regional Tax Commission's decision denying his IRPEF refund for the 2009 exodus incentive. Ira argued the Commission improperly relied on a non-binding circular and failed to verify specific employment termination conditions. The court ruled that the Regional Tribunal correctly assessed the evidence and that the cassation court lacks power to re-evaluate factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 3 and n. 5 of the Civil Procedure Code; The Court of Cassation cannot re-examine factual assessments or substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance.

Parole chiave

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tax refund denial exodus incentive eligibility cassation admissibility fact-finding review non-binding circular rimborso dei contributi agli stranieri rimborso fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 3 of the Civil Procedure Code
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, para. 1, n. 5 of the Civil Procedure Code
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 of the Civil Procedure Code
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 36, para. 23 of D.L. n. 223/2006
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 19, para. 4-bis of D.P.R. n. 917/1986
248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, in riferimentoall'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9097 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRA ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice De Simone e Giuseppe Colavita, elettivamente domiciliato presso l’ indirizzo PEC: ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente – avverso la sentenza n. 7064/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il 2 agosto2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Irpef – rimborso – incentivo all’esodo Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,ha ritenuto legittimo il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso proposta da Antonio Ira al fine di ottenere la restituzione dell'IRPEF versata in eccedenza nell’anno 2009sulle somme percepite quale incentivo all'esodo. Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, in riferimentoall'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 2967, 2702 e 2704cod. civ. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Con i due motivi – trattati congiuntamente dal ricorrente – si censura la sentenza impugnata per aver richiamatonella motivazione la circolare n. 10/E del 16.2.2007, pur non essendo essa fonte del diritto e non potendo pertanto vincolare né la parte, né il giudice. Pertanto, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza sarebbe soltanto apparente, non avendo la CTR effettuatol’indagine necessaria per la verifica dei requisiti richiesti per beneficare dell’agevolazione della tassazione ridotta al 50%.

2. I motivi sono inammissibilio, comunque , infondati . La CTR ha posto a fondamento della decisione la norma di cui dell'art. 36, comma 23, del d.l.n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, la quale, abrogando il comma 4-bis dell’art. 19 t.u.i.r., ha previsto che l a disciplina contenuta in tale comma « continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti dilavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Il riferimento alla circolare n. 10/E del 16.2.2007, nell’ordito motivazionale della sentenza, costituisce dunque un elemento argomentativo addotto ad abundantiam ovvero ad colorandum , non costituente p ertanto una ratio decidendi . U n'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. n. 8755 del 2018). Conseguentemente, deve escludersi il denunciato vizio di motivazione apparente.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della documentazione attinente al piano di incentivo all’esodo del 1999, poi prorogato al 2006 e successivamente al 2011, sicché doveva ritenersi che il rapporto di lavoro fosse cessato in attuazione di atti o accordianteriori alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006.

4. Il motivo è inammissibile. La CTR haesaminato la documentazione prodotta dal ricorrente, rilevando che la copia dell’accordo sindacale antecedente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006non indica un termine entro il quale deve intervenire il piano di adesione, mentre la nota del comunicato del personale del dicembre 2010 non contempla il contribuente tra i soggetti destinatari dell’incentivo all’esodo.Il motivo di impugnazione si risolve, quindi, nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito.

Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 2697, 2702, 2704 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., l’errata valutazione del valore probatorio della quietanza di pagamento, per avere la CTR attribuito rilievo alla circostanza della mancata sottoscrizione dell’atto da parte del contribuente.

6. Il motivo è inammissibile. Anche con tale mezzo il ricorrente tende ad ottenere un inammissibile riesame del merito della controversia. Invero, il ricorrente non si duole dell’omesso esame del documento in questione ma della valutazione espressa dai giudici di appello in ordine alla rilevanza della mancata sottoscrizione, censurando così l’apprezzamento in fatto operato del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, la mancata sottoscrizione della quietanza di pagamento costituisce uno dei vari elementi probatori presi in esame dalla sentenza appellata.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma