Cassation court dismisses tax agency appeal regarding extinction of civil proceedings due to automatic time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinct. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 budget law automatically extinguished the litigation without a formal denial. The court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory time limits for declaring extinction were met and no further action was required by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision automatically extinguishes civil proceedings upon the passage of a set time, the court must declare extinction without requiring a formal denial from the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14408/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro RIZZO RITA, rappresentata e difesa dall’Avv. LEO MARIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA LECCEn. 88/23/2023 depositata il 18/01/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 el’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO