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Decreto — n. 29848/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 29848/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court had already noted that the absence of such a request meant the process terminated automatically under the relevant law. Consequently, the appeal was rejected, and procedural costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When the law prescribes a specific term for parties to request a hearing and no such request is filed, the proceeding is extinguished by operation of law, and the court cannot order a hearing sua sponte.

Parole chiave

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procedural extinction failure to request hearing statutory time limit automatic termination civil procedure law contenzioso tributario imposta sui veicoli a motore tassa di transito

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5552/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro BOARO CARLO, PUCCI SONIA, in persona quali legali rappresentanti della AUTOSTRAPORTI PUCCI SONIA C. SNC (Già AUTOTRASPORTI PUCCI BRUNO c. SNC in persona dei legale rappresenti GORINI ROBERTO e PUCCI BRUNO), rappresentati e difesi dall’avv. DANILO DEL PRETE . avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 1569/04/2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I