Cassation court dismisses appeal on tax audit notice, ruling no contradiction violation occurred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against the tax agency's decision to join three separate tax proceedings into one. The court found that the lower tribunal's distinct rulings on the company and its partners, issued by the same panel in a unified context, satisfied the requirement of simultaneous process under tax transparency principles. Consequently, the claim of violated contradictory proceedings was rejected, and the case was remanded for the joined proceedings to continue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d. Lgs. n. 546/1992; Art. 5 TUIR: When a tax authority issues distinct rulings on a company and its partners within the same unified context, the formal requirement of joint litigation is presumed met, and the burden lies on the appellant to prove a specific violation of contradictory proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 26788 /202 1 proposto da AIRONEs.r.l. quale successore in quanto incorporante di CTM DI PIGONI s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata edifesa in forza di procura speciale in atti dall’avv . Lauradi Pietropaolo Laurenti(PEC: lauradipietropaololaurenti@ordineavvoatiroma.org ); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - Oggetto:riunione di giudizi - rinvio a nuovo ruolo – difetto notifica avviso fissazioneAd.Cam.
Cons.Est. Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia Romagnan. 455 / 14 / 21 depositata in data 30 / 03 /20 21 ; esul ricorso iscritto al n. 26789/20 21 proposto da : PIGONI SERGIO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Roberto Ferraro (PEC: roberto.ferrari@ordineavvocatireggioemilia.it) e dall’avv. Claudio Di Pietropaolo(PEC: claudiodipietropaolo@ordineavvocatiroma.org ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvoca tura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia Romagnan. 453 / 14 / 21 depositata in data 30 / 03 /20 21; esul ricorso iscritto al n. r.g. 26 790/2021 proposto da:
GIACOBAZZI ALFREDO rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. dall’avv. Laura di Pietropaolo Laurenti (PEC: lauradipietropaololaurenti@ordineavvoatiroma.org); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e d ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagnan. 454/14/21 depositata in data 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Rilevatoche: Cons.Est. Roberto Succio - 3 - la società CTM di Pigoni s.r.l. unipersonale, ora incoroporata nella societàAIRONE s.r.l., già CTM s.n.c. e gli ex soci Pigioni Sergio e Giacobazzi Alfredo impugnavano gli avvisi di accertamento notificatiloro per l'anno d'imposta 2011 per maggiore I RAP ed I VA quanto alla società e quanto ai soci per maggiore IRPEF chiedendonel'annullamento; - i n separati giudizi, la CTP accoglieva le doglianze sui costi di sponsorizzazionee rigettava nel resto i gravami; - appellavano tale pronuncia la società e i soci; l' A mministrazione finanziariaproproneva appello incidentale; - la CTR , sempre in separati giudizi, acco glieva l'appello incidentale dell'Ufficio e rigetta va le impugnazioni dei contribuenti confermandoquindi nel resto la decisione di primo grado; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a due motivi; resistecon controricorso l' A genzia delle entrate; - all’adunanza camerale del 14 dicembre 2022 il Collegio rinviava a nuovo ruolo, stante la pendenza di ulteriori autonomi giudizi , rispettoal presente, n. r.g. 26789/2021 e r.g. n. 26790/2021 nei qualierano parti i soci della società ricorrente , all’epoca costituita nella forma della s.n.c. , per i quali risultava opportuna la trattazionecongiunta delle controversie;
Consideratoche: - va preliminarmente osservato che al presente giudizio r.g. n. 26788/2021vanno riuniti i giudizi iscritti ai n. r.g. 26789/2021 e n.r.g. 26790/2022 in quanto dalla sentenza impugnata si evince comeanche i soci della ora incorporata CTM s.r.l. (allora costituita nella forma della s.n.c.) , alla quale è succeduta la ricorrente AIRONE, abbiano presentato ciascuno autonomo ricorso e come dette impugnative siano state riunite nel primo grado di merito; gli stessi hanno proposto distinti appelli, sia pure non riuniti di fronte alla CTR ma contestualmente decisi come si deduce dalle indicazioni dei relativi r.g.a. riportata a pag. 2 del ricorso per cassazionenel giudizio n. 26788/2021 ;
Cons.Est. Roberto Succio - 4 - va ricordato che che costituisce principio reiterato e pacifico che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; - la con troversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; 25 luglio 2012, n. 13073; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730); - nondi meno, ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio si è anche riconosciuto che, nella ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pur distinte pronunce riguardanti la società ed i soci, seadottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale;
Cons.Est. Roberto Succio - 5 - ne deriva che la parte che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l'onere -in conformità al principio di autosufficienza del ricorso -di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado. Più in generale, quando oggetto della controversia sia l'accertamento del reddito di una società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio della trasparenza,ex art. 5 TUIR , anche per o sservanza dei principi, aventi fondamento costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve ritenersi già soddisfatta l'esigenza delsimultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (ex multis , cfr.
Sez. un., n. 14815 del 2008, cit.; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; 10 dicembre 2019, n. 32220; 1° giugno 2021, n. 15179; in ultimo Cass. Sez. V., Ordinanza6 ottobre 2022, n. 29032 ); - nel presente caso, in forza di quanto si desume dall e sentenz e impugnatenei giudizi ora riuniti al presente, oltre in quella oggetto di gravame nel presente giudizio n. 26788/2021 non vi è , nel sensosopra precisato, alcuna violazione dell’art. 14 del d. Lgs. N. 546del 1992; - deve quindi limitarsi il Collegio a disporre la riunione dei giudizi di cuisi è detto in eso rdio; - a questo punto, p eraltro, osserva la Corte che n el giudizio n. r.g. 26789/2021,connesso e ora riunito al presente unico giudizio, la notifica agli eredi di Pigoni Segio dell’avviso di fissazione dell’adunanzacamerale del 19 ottobre 2023 (resosi nec essaria in forzadel decesso – documentato in atti - sia di entrambi i difensori costituiti del ricorrente Pigoni Sergio, sia dello stesso Pigoni Sergio,difettando in detto giudizio n. 26789/2021 la costituzione deglistessi per mezzo di nuovo difensore , cosa invece avvenuta puntualmentenegli altri giudizi connessi ) non risulta esser andata Cons.Est.
Roberto Succio - 6 a buon fine non avendo l’UU.GG. di Modena incaricato della notifica ( che risulta agli atti ritualmente invitata) restituito alla Cancelleria di questa Corte