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Ordinanza Interlocutoria — n. 29837/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Supreme Court pending resolution on prescription validity of tax credit statute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29837/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a regional commission ruling that suspended a tax refund claim. The agency argued the lower court incorrectly applied a statute allowing tax authorities to ignore prescription periods for specific historical tax years. However, the court noted that the constitutional validity of this statute was already under review by the Supreme Court following a recent Constitutional Court decision. Consequently, the case was remitted to the Supreme Court for a new examination pending the final ruling on the statute's validity.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 58, l. n. 350/2003; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: In the absence of a final judicial determination on the validity of the statutory provision in question, the cassation court must remit the case to the Supreme Court for a new examination.

Parole chiave

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tax prescription statutory validity remission to Supreme Court tax refund claim procedural remand regresso dell'assicuratore rimborso dell'imposta preventiva pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 58, l. n. 350/2003
civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, nonché dell’art.2946 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Corte costituzionale n. 112 del 2013
Sezioni Unite n. 2687 del 2007

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 8475 del 2023
Corte costituzionale n. 112 del 2013
Sezioni Unite n. 2687 del 2007
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro FINREG S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo De Liguoro, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec: alfredo.deliguoro@bergamo.pecavvocati.it; - controricorrente – avverso la sentenza n. 4664/15/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Rilevato che: IRPEG RIMBORSOCon istanza del 18 maggio 2017 la FINREG S.p.A. chiedeva il rimborso delle somme corrisposte in esubero a titolo di ILOR e IRPEG, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi d’imposta 1986, 1987 e 1988. L’Ufficio emanava provvedimento di diniego sul rilievo che l’istanza di rimborso, in mancanza di precedenti atti interruttivi, non poteva trovare accoglimento per intervenuta prescrizione del diritto. La società contribuente impugnava il provvedimento di diniego, limitatamente al credito IRPEG, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, norma che prevede la possibilità per l’Amministrazionefinanziaria di er oga re le eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe , in accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente, dichiaravaspettante il chiesto rimborso. Avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società contribuente resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, nonché dell’art.2946 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il citato art. 2 avesse sottratto all’Amministrazione finanziaria il diritto di eccepire la prescrizione del creditotributario.Preliminarmente va rilevato che questaCorte, con ordinanza n. 8475del 2023, alla luce dell a pronuncia della Corte costituzionale del 29 maggio 2013, n. 112, successivaquindi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 2 6 87 del 2007 , ha rimesso alle Sezioni Unite per un nuovo esame la questione della valenzaprecettiva o meno dell’art. 2, comma 58, l. n.350/2003.

In attesa della decisione delle Sezioni Unite la causa va dunque rinviata nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in