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Ordinanza Interlocutoria — n. 29819/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow the tax authority to verify conditions for simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29819/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute proceedings to allow the tax authority to verify eligibility for simplified resolution. The taxpayer argued that the regional commission failed to justify the use of funds and relied on illegally produced documents. The court granted the suspension request based on the new tax law provision enabling the authority to check for simplified settlement conditions.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022; When a tax authority requests a suspension of proceedings to verify prerequisites for simplified dispute resolution, the court must grant such suspension if the request is substantiated.

Parole chiave

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tax dispute suspension simplified resolution verification tax authority request procedural suspension simplified tax procedure valutazione del reddito computo dei contributi adeguamento del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
civ.,la violazione del combinato disposto dell’art. 112 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ.,la violazione del combinato disposto dell’art. 112 cod. proc. civ.
artt. 38 d.P.R. n. 600/1973
civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod.
artt. 32 d.P.R. n. 600/1973
civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 25 l.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro GUIDA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffele Di Tella e Gaetano Santagata,elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: ; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6686/7/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l’11 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Rilevato che: ACCERTAMENTO SINTETICOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Giuseppe Guidaavverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento , relativo all’anno d’imposta 2011, con il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, era stato determinato un maggiore reddito ai fini IRPEF rispetto a quello dichiarato. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione del combinato disposto dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non essersi la CTR pronunciata sull’appello incidentale.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per essersi limitata ad accertare la disponibilità di somme da parte del contribuente senza dare giustificazione probatoriadel loro utilizzo in relazione alle spese contestate e per non avere verificato se il contribuente avesse dimostrato che le somme nella propria disponibilitàderivassero da redditi esenti o già sottoposti a tassazione o comunque esclusi dalla formazione della base imponibile.

3. Con il terzo motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 25 l. n. 28/1999, per avere laCTR fondato la propria decisione su documentazione illegittimamente esibita per la prima volta in sede contenziosa.

4. Preliminarmente va rilevato che il controricorrente, in data 13 ottobre 2021, ha depositato istanza con la quale ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, disporsi la sospensione del processo ovvero il rinvio a nuovo ruolo della causa al fine di consentire all’Ufficio la verifica dei presupposti previstiper la definizione agevolata della controversia;ha prodotto domanda di definizione agevolata con attestazione del pagamento della prima rata.

5. Dato atto della sopravvenuta produzione documentale, la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camer