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Ordinanza Interlocutoria — n. 29798/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal over inheritance tax due to pending legislative suspension request regarding tax amnesty.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29798/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax litigation pending the outcome of a request to suspend proceedings under a specific legislative provision. The appellant, an heir of a deceased partner, challenged a regional tax commission decision that denied tax amnesty benefits to him while granting them to other heirs. The court recognized the procedural merit of the appellant's request to pause the case to evaluate eligibility for a new tax amnesty law. Consequently, the proceedings were halted until October 10, 2023, allowing time for legislative assessment.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 della L. n. 197/2022; Art. 370 c.p.c.: The court may suspend the tax proceedings upon a party's request to evaluate the applicability of a new legislative measure, thereby pausing the litigation until the legislative outcome is determined.

Parole chiave

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tax amnesty suspension inheritance tax liability necessary joinder of heirs procedural suspension legislative assessment pause vantaggi sociali aiuti a carattere sociale dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 della L. n. 197/2022
11/04/2023, il ricorrente, intendendo valutare la possibilità di aderire all’istituto di cui all’art. 1 comma 186 della L. n. 197/2022, ricorrendone i presupposti, ha chiesto che venga disposta la sospensione del processo.
Art. 65 del d.P.R. 600/1973
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973 ex art.
Art. 57 d.lgs. 546/1992
Col secondo motivo (rubricato come terzo) si deduce violazione dell’art. 57 d.lgs.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la qualità di erede di Domenica Ruma oltre che dal ricorrente era rivestita anche da Giuseppa Aprile e Nella Aprile, per cui l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato collettivamente e impersonalmente a tutti gli eredi.
Art. 370 c.p.c.
L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..
art. 370 c.p
L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 7439/2014
Tale omissione determina la nullità ab imis del rapporto processuale, rilevabile d’ufficio, trattandosi di litisconsorzio necessario fra società e soci (richiama Cass. 7439/2014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29049/2017 proposto da: Raffaele Aprile, elettivamente domiciliato in Catania, Viale della Libertà n. 185, presso lo studio dell’avvocato Salvo Muscarà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n.3670/2016 depositata i l 24/10/2016 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE.

Ritenuto che: Raffaele Aprile, nella qualità di erede di Domenica Ruma, socia della “Giovanni Aprile s.a.s.”, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 1997, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del contribuente, in relazione alla impugnazione dell’accertamento ai fini Irpef dei redditi di partecipazione alla Giovanni Aprile sas, per effetto del condono effettuato dalla società, preso atto che gli anche gli altri soci e coeredi avevano definito per condono gli accertamenti, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere delle relative cause.

La CTR, valutata l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio, ritenendo irrilevante la mancata specifica impugnazione sulla validità del condono, ha riformato la sentenza di primo grado - che aveva erroneamente dichiarato la cessata materia del contendere nei confronti del socio per effetto del condono effettuato dalla società- non avendo la de cuius di cui il contribuente era erede, presentato alcuna domanda di definizione della propria posizione personale ai fini Irpef. Pertanto, preso atto che la società ha una propria soggettività tributaria autonoma al pari dei singoli soci, ha statuito che il condono effettuato dalla società non giova ai soci che non abbiano presentato apposita istanza - come gli altri soci che avevano presentato, a differenza del ricorrente, domanda di condono-riformando la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato successiva istanza. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 65 del d.P.R. 600/1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la qualità di erede di Domenica Ruma oltre che dal ricorrente era rivestita anche da Giuseppa Aprile e Nella Aprile, per cui l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato collettivamente e impersonalmente a tutti gli eredi. Tale omissione determina la nullità ab imis del rapporto processuale, rilevabile d’ufficio, trattandosi di litisconsorzio necessario fra società e soci (richiama Cass. 7439/2014).

2. Col secondo motivo (rubricato come terzo) si deduce violazione dell’art. 57 d.lgs. 546 1992 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio sulla violazione della normativa in materia di condono, l. 289/2002, trattandosi di domanda nuova in appello, avendo l’Agenzia delle entrate contestato solo la presunta tardività del ricorso, concludendo per la sua inammissibilità. Rilevato che Con istanza del 7 aprile 2023, dep. 11/04/2023, il ricorrente, intendendo valutare la possibilità di aderire all’istituto di cui all’art. 1 comma 186 della L. n. 197/2022, ricorrendone i presupposti, ha chiesto che venga disposta la sospensione del processo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 ottobre 202