Italian tax court suspends litigation due to voluntary simplified payment declaration under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the tax dispute between Marco Bova and the Customs Agency pending verification of a simplified payment declaration. Bova had opted to pay the tax debt in installments under Law 157/2022, which requires suspending ongoing litigation. The court ordered a remand to a new hearing to verify the declaration's relevance, exhaustiveness, and payment deadlines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236, Law n. 157/2022; When a taxpayer opts for a simplified payment definition, the court must suspend the related litigation and verify the declaration's validity before revoking the suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24426 d el ruo l o generale dell’anno 20 21 proposto da: Bova Marco, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Maria Scarano per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello, n. 7, presso lo studio dell’Avv. Francesco Odoardi, PEC ; - r icorrente - contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrent e - Oggetto: imposta unica sulle scommesse –soggetto passivo – centro trasmissione dati - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 740/23/2021, depositata indata 22 febbraio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva notificato a Marco Bova, quale centro di trasmissione dati per la raccolta delle scommesse, un avviso di accertamento con il quale, relativamente agli anni 2013 e 2014, aveva richiesto il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse a titolo di responsabilità solidale con il gestore; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona che lo aveva parzialmente accolto, avendo ritenuto non dovute le sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva proposto appello principale e il contribuente appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale; il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che il contribuente ha depositato un’istanza di sospensione del giudizio, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022 in relazione alla cartella di pagamento n. 01920210014553021000, recante le somme iscritte a ruolo a seguito di avviso di accertamento n. 35959/2017, notificato in data 8 aprile 2017, afferente alla pretesa per cui è causa; in particolare, il ricorrente ha optato per il pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata in due rate, con scadenza della prima rata il 31 ottobre 2023; l’art. 1, comma 236, legge n. 157/2022, prevede che:
“ N ella dichiarazione di cui al comma 235, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”; si rende quindi necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare: la riferibilità della cartella di pagamento indicata nella domanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa per cui è causa; la esaustività della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento,e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’i ntero i mporto dovuto in base all’avviso di accertamento; nonché, infine, il termine ultimo di scadenza della seconda rata di pagamento.
P.Q.M.
La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con richiesta alle parti di fornire ris