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Ordinanza Interlocutoria — n. 29796/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 29796/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29796/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20256 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: I.TE.CO. –Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. Antonio Mario Cazzolla per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Livia Ranuzzi; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 29796/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 20256 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: I.TE.CO. –Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. Antonio Mario Cazzolla per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Livia Ranuzzi; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

Parole chiave

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imposizioni interne imposta sul reddito e sull'utile sgravio fiscale successivo amministrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale imputazione dei contributi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20256 d el ruo l o generale dell’anno 20 16 proposto da: I.TE.CO. –Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. Antonio Mario Cazzolla per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Livia Ranuzzi; - r icorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

Oggetto: finanziamento infruttifero dei soci – presunzione di ricavo non dichiarato- - controricorrent e - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 277/1/2016, depositata in data 3 febbraio 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla I.TE.CO. – Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili s.r.l., un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2007, aveva contestato che i finanziamenti infruttiferi dei soci risultanti dal bilancio societario costituissero, in realtà, ricavi non dichiarati, con conseguente pretesa di una maggiore Ires, Irap e iva e irrogazione delle sanzioni; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo aveva rigettato ; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società a v eva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui haresistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società ha depositato un’istanza di sospensione del giudizio, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadi cui al d.l. n. 193/2016, in relazione alle cartelle di pagamento in essa indicate;si rende quindi necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare: la riferibilità dell e cartell e di pagamento indicat e nella domanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa per cui è causa; la esaustività della pretesa fatta valere con le cartella di pagamento,e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’i ntero i mporto dovuto in base all’avviso di accertamento; il regolare pagamento delle rate dovute secondo le scadenze prescritte.

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con richiesta alle parti di fornire risposta ai chiarimenti richiesti. C