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Decreto — n. 29766/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 29766/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil lawsuit extinguished following the procedural listing of the case under the new tax law. The plaintiff, Giuliani, challenged the tax agency's decision regarding the extinction of the litigation, while the state argued the listing confirmed the case's regular conclusion. The court ruled that the statutory listing mechanism automatically terminated the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for extinction under the new procedural framework, the litigation terminates automatically unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation listing mechanism statutory termination civil procedure time limits litigation status procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1325/25/2015 depositata il 09/06/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 710/2016 R.G. proposto da: GIULIANI LEONARDO PIA MARIA, rappresentato e difeso dall’Avv. STASI ALESSANDRA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA FOGGIAn. 1325/25/2015 depositata il 09/06/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO