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Decreto — n. 29762/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29762/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29762/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13126/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CATALDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA V. FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato CASU STEFANO (CSASFN77D10H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato PANNUZZO FRANCESCO (PNNFNC73A16H163Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n.4941/2015depositata il 27/11/2015; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29762/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CATALDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA V. FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato CASU STEFANO (CSASFN77D10H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato PANNUZZO FRANCESCO (PNNFNC73A16H163Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n.4941/2015depositata il 27/11/2015; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese adempimento prima del termine titolo esecutivo per i crediti non contestati opposizione al precetto esecutivo controprestazione prelegato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13126/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CATALDI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA V. FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato CASU STEFANO (CSASFN77D10H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato PANNUZZO FRANCESCO (PNNFNC73A16H163Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n.4941/2015depositata il 27/11/2015; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso