Civil court declares lawsuit extinguished due to administrative act listing case completion under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil lawsuit extinguished following an administrative act listing the case's completion under specific tax law provisions. The plaintiff challenged a tax authority decision based on a declaration of extinction, arguing the procedural listing did not constitute a final denial of claims. The court ruled that the statutory listing of the case's regular definition in the provided document legally terminated the proceedings, leaving no further grounds for litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a case's regular definition in the prescribed register constitutes a formal extinction of the proceedings, thereby terminating the legal action without the need for a separate judicial declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3557/2016 R.G. proposto da: CAMARDELLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONUCCI VINCENZO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG.PUGLIA SEZ. STACCATA FOGGIAn. 1431/25/2015 depositata il 24/06/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO