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Ordinanza Interlocutoria — n. 29746/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding formal control deadlines and lack of recovery agent notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29746/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission decision annulling a tax payment order. The agency argued the lower court erred on deadlines for formal controls and notification, while the taxpayer contended the regional commission correctly applied the law. The court rejected the agency's arguments, noting the regional commission properly addressed the specific procedural issues, and ordered the agency to notify the recovery agent.

Regesto Legislator

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Art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973; Art. 25 d.P.R. n. 602/1973: The regional tax commission's decision to annul a payment order based on procedural defects is valid if the court finds no error in applying the specific statutory deadlines and notification requirements.

Parole chiave

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tax payment order annulment formal control deadlines recovery agent notification tax appeal procedure regional commission decision dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
600/1973 e dell’art. 25, comma 1, del d.P.R.
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
156), in relazione all’art. 360, primo comma, num.
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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28592/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro MARSILIA ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 165, presso lo studio dell’avv. Silvana Lombardi dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3916/2015 , depositata il 29 aprile 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF 2007. R.G. N.28592/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 1. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, effettuato sulla dichiarazione Mod. Unico 2008, presentata per l’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli procedeva all’iscrizione a ruolo, nei confronti di Marsilia Roberto, di maggiore IRPEF e relative addizionali, con relativi interessi e sanzioni, per l’importo totale di € 13.800,00.

2. Proposto dal contribuente ricorso avverso la relativa cartella di pagamento n. 071-2012-0012950170, la Commissione tributaria provincialedi Napoli, con sentenza n. 10279/41/2014, depositata il 24 aprile 2014, lo rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale della Campania , con sentenza n. 3916/28/2015, pronunciata il 27 aprile 2015 e depositata il 29 aprile 2015, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata.

4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Marsilia Roberto. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36-terdel d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 R.G. N.28592/2015 Cons. est. Valentino Lenoci luglio 2005, n. 156), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento per violazione del termine relativo al controllo formale di cui all’art. 36-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, posto che tale termine non era previsto a pena di decadenza; né, nella specie, avrebbe potuto applicarsi il termine per la notificazione della cartella di pagamento, previsto dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (come modificato dall’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106/2005, conv. dalla legge n. 156/2005), che riguarda soltanto quelle situazioni che originano da posizione sottoposte a precedente accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2. Preliminarmente, rilevato che il ricorso originario del contribuenteriguarda un atto della riscossione e che il ricorso per cassazione non risulta notificato all’Agente della riscossione che è stata parte in primo e in secondo grado, onde ne va disposta la notificazione. P. Q. M. La Corte ordina all’Agenzia delle Entrate di integrare il contraddittorio come in motivazione, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rin