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Decreto — n. 29713/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 29713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a declarative order by the Regional Court of Lecce. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a case into the list for the declaration of extinction of proceedings under the new tax law provisions automatically extinguishes the process, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax law procedural rules declaration of extinction costs of extinguished process Revenue Agency list insertion tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9008/2022 R.G. proposto da : SINDACO SONIA, rappresentatae difesa dall'avvocato DE LEO GIANLUCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE UFFICIO CONTROLLI, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIAn.3260/03/ 2021 depositata il 15/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/10/2023 Il Presi