Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing of case termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe civil court declared the lawsuit extinguished following the procedural listing of the case's termination under specific legislative provisions. The plaintiff, Frassanito Luca, challenged a tax authority decision regarding the reduction of time limits for declaring the extinction of litigation. The court ruled that the insertion of the case into the official list documented the regular definition of the dispute, thereby legally ending the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed in the official register of terminated proceedings under the new tax law, the litigation is deemed extinguished and the opposing party's arguments regarding active litigation are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12527/2022 R.G. proposto da: FRASSANITO LUCA, rappresentato e difeso dall’Avv. LORENZO DANIELA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA LECCEn. 2967/22/2021 depositata il 10/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO