Civil court declares lawsuit extinguished due to administrative act listing case closure under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the transmission of a list by the Revenue Agency. The lower court found that the inclusion of the case in this list documented its regular conclusion under specific legislative provisions, noting no formal objection was raised. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and expenses remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of a list by the Revenue Agency documenting the regular conclusion of a case extinguishes the civil proceedings, with expenses borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3428/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PALAZZOLO DARIO, PALAZZOLO ANTONINO, PALAZZOLO ELOISA, PALAZZOLO DANILO, rappresentati e difesi in secondo grado dall’Avv. CALASCIBETTA ILIAS unitamente all’Avv. PAINO ALESSANDRO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 6174/14/2022 depositata il 05/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR