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Ordinanza — n. 29639/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as appeal judgment's ruling on wind tower value absorbs other cost arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29639/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax authority's appeal inadmissible because the lower appellate court's decision to exclude wind tower support values from the land tax calculation implicitly addressed all related costs. The appellant argued that the first-instance methodology for estimating design and financial charges was illegal, but the court found this argument absorbed by the primary ruling on tower functionality. Consequently, the appeal was rejected, and the tax authority was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: When an appellate judgment definitively resolves the core issue of a tax assessment by excluding specific asset values based on their functional utility, arguments regarding ancillary costs or alternative estimation methodologies are considered absorbed and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility wind turbine tower valuation absorption of incidental arguments appellate judgment scope land tax calculation methodology imposta speciale sulle forze idrauliche indennità di prima sistemazione energia eolica

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
380-bis c.p.c.– il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo.
Art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115
art. 380-bis c.p
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 112 c.p
4), c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art.
art. 96 c.p
380-bis c.p.c.– il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 -Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016
115 (Cass. Sez. 6 -Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso 28477 / 20 2 2 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro EDISON RINNOVABILI S.p.A. (C.F.: 01890981200 ) , con sede legale in Milano, al Foro Buonaparte n. 31, quale società avente causa d ella EDISONWIND S.r.l.(C.F.: 02528930643 ) , incorporata con atto di fusione del 16 settembre 2021 (Rep. n. 12151,Racc. n. 6517), a sua volta avente causa dellaSERRA CARPANETO 3 S.r.l. (C.F.: 01858590761 ) , incorporata con atto di fusione del 25 giugno 2020 (Rep. n. 9919, Racc. n. 5261), entrambi rogati per atti Notaio Dott.

Andrea De Costa, in persona del Avvisi di accertamento in rettifica rendita catastale parco eolico – Torri di sostegno – Proposta di definizione agevolata rappresentante legale pro tempore, Ing. Fabio Lamioni (C.F.: LMN FBA 65E17 D612 I), nato a Firenze (FI) il 17 maggio 1965, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.tiBeatrice Fimiani, del Foro di Roma ( C.F.: FMN BRC 70T49 1838 F; pec: beatrice.fimiani@legalmail.it; fax: 06.47823139) e Davide Landa, del Foro di Roma (C.F.:LND DVD 87H06 A271 G; pec: davide.landa@legalmail.it; fax: 06.47823139) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Tributario CMS Adonnino Ascoli Cavasola Scamoni, con sede in Romaalla Via Agostino Depretis n. 86; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 208 / 20 2 2 emessa d a l la CTR Basilicat a in data 24/06/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Serra Carpaneto 3 s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza avverso otto avvisi di accertamento in rettifica della rendita catastale proposta a mezzo Docfa con riferimento ad un parco eolico, deducendo che erroneamente, a suo dire, erano state considerate le torri di sostegno.

2. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che gli avvisi non erano motivati in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione della rendita.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Basilicata rigettava il gravame, evidenziando che la contribuente aveva fornito ampia prova che la torre di sostegno fosse funzionale e strumentale al processo produttivo e che, avulso dall’impianto generatore, non fosse suscettibile di alcuna utilizzazione, sicchè il suo valore andava espunto dal calcolo della rendita.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Edison Rinnovabili s.p.a. (quale società avente causa della Edisonwind s.r.l. –incorporata per fusione -, a sua volta avente causa della Serra Carpaneto 3 s.r.l.) ha resistito con controricorso. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per non essersi la CTR pronunciata sulla questione, in relazione alla quale aveva formulato uno specifico motivo di appello, della inclusione nel computo della rendita catastale delle spese tecniche di progettazione, di direzione lavori e di collaudo, nonché degli oneri concessori e di urbanizzazione e, infine, degli oneri finanziari. 1.1.

Il motivo è infondato. In primo luogo, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023).

Nel caso di specie, la ricorrente, a fronte del rilievo, contenuto nella proposta di definizione agevolata, secondo cui la pronunzia del giudice di appello -che ha espunto in radice dal calcolo della rendita il valore delle torri di sostegno degli aerogeneratori costituenti il parco eolico per la loro strumentalità e funzionalità al processo produttivo – (ha) valore assorbente, implicando un’analoga, seppur tacita ed implicita, valutazione di tenore negativo anche in ordine all’incidenza di ogni altro costo sostenuto per la realizzazione delle torri medesime , ha per la prima volta dedotto con l’opposizione alla stessa che le spese e gli oneri accessori non riguardano soltanto la torre eolica, ma anche le fondazioni del bene immobile , rinviando a tal fine al § 1 del ricorso che, tuttavia, riproduce uno stralcio della stima allegata agli avvisi di accertamento (e non già i rilievi formulati in primo e secondo grado).

In secondo luogo, fermo restando che i motivi di appello non possono non rapportarsi alle doglianze formulate dalla contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, con il secondo motivo l’Agenzia ha censurato la sentenza di primo grado altresì nella parte in cui aveva reputato illegittima la metodologia di stima utilizzata dall’Ufficio, perché non consentita dalla normativa fiscale di riferimento e dalla circolare n. 6 del 2012 (cfr. pagg. 13 ss. del ricorso per cassazione). In questo contesto il profilo della inclusione nel computo della rendita catastale delle spese tecniche di progettazione, di direzione lavori e di collaudo, nonché degli oneri concessori e di urbanizzazione e, infine, degli oneri finanziari restava del tutto sullo sfondo.

2. Il Collegio, pertanto, condivide il contenuto della proposta ex art. 380- bis c.p.c. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicat o – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo.

Nessuna condanna ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. può essere adottata, risultando soccombente un’amministrazione statale Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica altresì l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 -Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore par